Ordinanza 80/2008 (ECLI:IT:COST:2008:80)
Massima numero 32234
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  12/03/2008;  Decisione del  12/03/2008
Deposito del 28/03/2008; Pubblicazione in G. U. 02/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32233


Titolo
Telecomunicazioni - Legge della Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Rideterminazione dei requisiti igienico-sanitari richiesti, ai fini dell'apertura dei 'phone center', dal regolamento locale di igiene adottato dalla locale A.S.L. - Applicabilità dei nuovi requisiti anche ai 'phone center' già attivi - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza, di libertà dell'iniziativa economica privata, di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei limiti della potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento della comunicazione - Difetto di rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.

Testo

Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9, comma 1, lettera c), e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, in quanto il giudice a quo, al fine di verificare la legittimità dei provvedimenti impugnati, non deve fare applicazione degli articoli censurati.

- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, vedi, citate, ordinanze nn. 411, 249 e 36/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  03/03/2006  n. 6  art. 8  co. 

legge della Regione Lombardia  03/03/2006  n. 6  art. 9  co. 1

legge della Regione Lombardia  03/03/2006  n. 6  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte