Ordinanza 81/2008 (ECLI:IT:COST:2008:81)
Massima numero 32235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  12/03/2008;  Decisione del  12/03/2008
Deposito del 28/03/2008; Pubblicazione in G. U. 02/04/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Atto di citazione a giudizio - Avviso all'imputato della facoltà di presentare domanda di oblazione - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Insufficiente descrizione delle fattispecie sottoposte a giudizio e inadeguata motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'avviso per l'imputato della possibilità di proporre domanda di oblazione. Infatti le ordinanze di rimessione mancano di una sufficiente descrizione delle concrete fattispecie sottoposte a giudizio e difettano di adeguata motivazione in ordine sia alla rilevanza della questione nei procedimenti a quibus sia alle ragioni del contrasto tra la disciplina censurata e il parametro costituzionale invocato.

- Sulla manifesta inammissibilità per omessa descrizione della fattispecie v., citate, ex multis, ordinanze n. 426 e n. 308/2007.

- Sulla mancata indicazione delle ragioni del contrasto fra le norme censurate e i parametri evocati v., citata, ordinanza n. 14/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 20  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte