Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Atto di citazione a giudizio - Avviso all'imputato, a pena di nullità, della possibilità di estinguere il reato mediante condotte riparatorie antecedenti l'udienza di comparizione - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e del giusto processo nonché del diritto di difesa - Omessa descrizione delle fattispecie sottoposte a giudizio e difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'avviso per l'imputato della possibilità di determinare l'estinzione del reato mediante condotte riparatorie antecedenti l'udienza di comparizione. Infatti, le ordinanze di rimessione mancano di qualunque descrizione delle concrete fattispecie sottoposte a giudizio e difettano di adeguata motivazione in ordine sia alla rilevanza della questione nei procedimenti a quibus sia alle ragioni del contrasto tra la disciplina censurata e i parametri costituzionali invocati.
- Sulla manifesta inammissibilità per omessa descrizione della fattispecie v., citate, ex multis, ordinanze n. 426 e n. 308/2007.
- Sulla mancata indicazione delle ragioni del contrasto fra le norme censurate e i parametri evocati v., citata, ordinanza n. 14/2008.