Ambiente - Rifiuti - Esclusione dalla categoria delle ceneri di pirite, classificate come sottoprodotto non soggetto alla disciplina sui rifiuti - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria in materia nonché inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Sopravvenienza di una nuova disciplina della gestione dei rifiuti, con una diversa definizione di sottoprodotto e con l'eliminazione del riferimento alle ceneri di pirite - Necessità di valutare l'incidenza del mutato quadro normativo sul procedimento principale - Restituzione degli atti al giudice remittente.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 183, comma 1, lettera n), quarto periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, censurato, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in quanto, nel classificare le ceneri di pirite come sottoprodotto non soggetto alla disciplina sui rifiuti, supererebbe i limiti entro i quali la normativa e la giurisprudenza comunitaria consentono che i residui di produzione siano considerati sottoprodotto. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha introdotto una nuova definizione di sottoprodotto ed ha eliminato il riferimento alle ceneri di pirite, con la conseguenza che appare necessario valutare gli effetti della nuova disciplina sulla fattispecie oggetto del giudizio a quo.