Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico di un deputato - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Notificazione e comunicazioni conseguenti.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Sussitono, infatti, i requisiti soggettivo ed oggettivo per l'ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il giudice ricorrente, sia la Camera dei deputati, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; per un altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della impugnata deliberazione della Camera dei deputati.