Sentenza 85/2008 (ECLI:IT:COST:2008:85)
Massima numero 32239
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  31/03/2008;  Decisione del  31/03/2008
Deposito del 04/04/2008; Pubblicazione in G. U. 09/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32240  32241  32242


Titolo
Processo penale - Appello dell'imputato - Appello avverso la sentenza di proscioglimento relativa a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda (o con pena alternativa) - Preclusione, salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva - Violazione dei principi di parità delle parti, di eguaglianza e di ragionevolezza e contrasto con il diritto di difesa - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di censura ulteriore.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva. La categoria delle sentenze di proscioglimento non costituisce un genus unitario, ma abbraccia ipotesi eterogenee, quanto all'attitudine lesiva degli interessi dell'imputato, dal momento che, accanto a pronunce ampiamente liberatorie, vi sono anche sentenze che, pur non applicando una pena, comportano, in diverse forme e gradazioni, un sostanziale riconoscimento della responsabilità, o comunque l'attribuzione del fatto all'imputato (ad esempio, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, conseguente al riconoscimento di attenuanti, il proscioglimento per perdono giudiziale etc.). La norma censurata, accomunando nel medesimo regime situazioni fortemente diverse, nega all'imputato, salvo il novum probatorio, un secondo grado di giurisdizione di merito nei confronti delle sentenze di proscioglimento, anche quando queste attribuiscano, comunque, il fatto al prosciolto, e ciò pur a fronte del riconoscimento al pubblico ministero della facoltà di appellare sia la sentenza di condanna, anche quando abbia solo parzialmente recepito le richieste dell'accusa, sia, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 26 del 2007, le sentenze di proscioglimento, ed a fronte dell'analogo potere riconosciuto alla parte civile. Tale assetto, decisamente asimmetrico, risulta lesivo del principio di parità delle parti, poiché non è sorretto da alcuna razionale giustificazione, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, stante l'evidenziata equiparazione di esiti decisori tra loro ampiamente diversificati, e del diritto di difesa, al quale la facoltà di appello dell'imputato risulta collegata. E' assorbito l'ulteriore profilo relativo all'asserita violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Sull'idoneità anche delle sentenze di proscioglimento a causare pregiudizi all'imputato v., citate: sulle sentenze di proscioglimento per estinzione del reato che presuppongono un sostanziale riconoscimento di colpevolezza, sentenze n. 249/1989, n. 922/1988, n. 299/1985, n. 224/1983, n. 53/1981, n. 72/1979, n. 73/1978, n. 70/1975; sul proscioglimento perché il fatto non costituisce reato, sentenza n. 200/1986; sul difetto di imputabilità, sentenza n. 140/1989. V. anche, citata, sentenza n. 151/1967.

- La sentenza n. 26/2007, citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per l'ipotesi di novum probatorio.



Atti oggetto del giudizio

legge  20/02/2006  n. 46  art. 1  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 593  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte