Sentenza 85/2008 (ECLI:IT:COST:2008:85)
Massima numero 32240
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  31/03/2008;  Decisione del  31/03/2008
Deposito del 04/04/2008; Pubblicazione in G. U. 09/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32239  32241  32242


Titolo
Processo penale - Appello dell'imputato - Inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa - Possibilità di dichiarare l'incostituzionalità della relativa previsione in via consequenziale - Soluzione «creativa» che porterebbe ad un risultato estraneo alla 'voluntas legis'.

Testo

Dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 vanno escluse le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni per le quali potrebbe essere inflitta la sola ammenda. Infatti, il legislatore, nel prevedere una sia pur limitata possibilità di appello delle sentenze di proscioglimento, non ha reintrodotto la previsione di cui al previgente art. 593, comma 3, cod. proc. pen., che dichiarava inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, e ciò nonostante il nuovo art. 593, comma 3, cod. proc. pen. continui a prevedere l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali sia stata comminata solo l'ammenda: tale soluzione, se può avere una giustificazione per il pubblico ministero, non è, invece, razionale in relazione all'imputato, ammesso ad appellare la sentenza di proscioglimento e non quella di condanna. Occorre evitare che la rimozione, ad opera della presente sentenza, della condizione posta dalla legge n. 46 del 2006 all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte dell'imputato - condizione legata alle nuove prove decisive - generalizzi detta incongruenza: a ciò non si può far fronte tramite lo strumento della declaratoria di illegittimità consequenziale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen, consentendo all'imputato di appellare contro le sentenze di condanna alla sola ammenda, in quanto questa soluzione "creativa" determinerebbe un risultato - la caduta di ogni limite oggettivo all'appello - privo di riscontro nel pregresso assetto dell'istituto ed estraneo alla stessa voluntas legis.



Atti oggetto del giudizio

legge  20/02/2006  n. 46  art. 1  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 593  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte