Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Disposizioni prive del carattere di prescrittività e vincolatività in relazione al possibile impiego di risorse - Inapplicabilità dell'art. 81, terzo comma, Cost. (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della reg. Siciliana che istituiscono la giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna, individuano i «luoghi della memoria», indicano le finalità e le modalità per perseguirle e regolano l'entrata in vigore della legge regionale. Invito a fornire successiva copertura per attuazioni di tale normativa di indirizzo). (Classif. 036005).
Il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. non opera per le disposizioni prive del carattere di prescrittività e vincolatività in relazione al possibile impiego di risorse, le quali non stabiliscono interventi idonei a recare nuovi oneri per il bilancio regionale; le stesse - pur munite di effetto precettivo, in quanto prevedono degli interventi - tuttavia li demandano all'adozione di successive misure o futuri adempimenti, lasciando così inalterate le prerogative di impiego delle risorse già previste dalla normativa. (Precedente: S. 170/2020).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., degli artt. 1, 2, 3 e 5, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2022 che, complessivamente, contengono le finalità dell'intervento normativo istitutivo della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna e gli strumenti per perseguirle. Dichiarato costituzionalmente illegittimo il programma di cui agli artt. 4 e 4-bis, dette disposizioni, non autorizzano alcuna spesa aggiuntiva - per cui non sono foriere di nuovi oneri a carico della Regione - né istituiscono, per il futuro, spese a carattere obbligatorio. Resta comunque fermo che qualunque attuazione di tale normazione di indirizzo dovrà essere supportata da idonea disposizione di legge regionale, recante adeguata quantificazione e relativa copertura. (Precedenti: S. 57/2023; S. 48/2023 - mass. 45378; S. 170/2020 - mass. 43348).