Sentenza 64/2023 (ECLI:IT:COST:2023:64)
Massima numero 45495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  07/03/2023;  Decisione del  07/03/2023
Deposito del 07/04/2023; Pubblicazione in G. U. 12/04/2023
Massime associate alla pronuncia:  45493  45494


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Disposizioni prive del carattere di prescrittività e vincolatività in relazione al possibile impiego di risorse - Inapplicabilità dell'art. 81, terzo comma, Cost. (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della reg. Siciliana che istituiscono la giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna, individuano i «luoghi della memoria», indicano le finalità e le modalità per perseguirle e regolano l'entrata in vigore della legge regionale. Invito a fornire successiva copertura per attuazioni di tale normativa di indirizzo). (Classif. 036005).

Testo

Il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. non opera per le disposizioni prive del carattere di prescrittività e vincolatività in relazione al possibile impiego di risorse, le quali non stabiliscono interventi idonei a recare nuovi oneri per il bilancio regionale; le stesse - pur munite di effetto precettivo, in quanto prevedono degli interventi - tuttavia li demandano all'adozione di successive misure o futuri adempimenti, lasciando così inalterate le prerogative di impiego delle risorse già previste dalla normativa. (Precedente: S. 170/2020).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., degli artt. 1, 2, 3 e 5, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2022 che, complessivamente, contengono le finalità dell'intervento normativo istitutivo della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna e gli strumenti per perseguirle. Dichiarato costituzionalmente illegittimo il programma di cui agli artt. 4 e 4-bis, dette disposizioni, non autorizzano alcuna spesa aggiuntiva - per cui non sono foriere di nuovi oneri a carico della Regione - né istituiscono, per il futuro, spese a carattere obbligatorio. Resta comunque fermo che qualunque attuazione di tale normazione di indirizzo dovrà essere supportata da idonea disposizione di legge regionale, recante adeguata quantificazione e relativa copertura. (Precedenti: S. 57/2023; S. 48/2023 - mass. 45378; S. 170/2020 - mass. 43348).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  13/04/2022  n. 8  art. 1  co. 

legge della Regione siciliana  13/04/2022  n. 8  art. 2  co. 

legge della Regione siciliana  13/04/2022  n. 8  art. 3  co. 

legge della Regione siciliana  13/04/2022  n. 8  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte