Sentenza 85/2008 (ECLI:IT:COST:2008:85)
Massima numero 32242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  31/03/2008;  Decisione del  31/03/2008
Deposito del 04/04/2008; Pubblicazione in G. U. 09/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32239  32240  32241


Titolo
Processo penale - Pronunce di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pene alternative - Appellabilità da parte del Pubblico Ministero - Dissimmetria di poteri rispetto all'imputato, cui l'appello rimane precluso, fatta eccezione per le ipotesi 'ex' art. 603, comma 2, cod. proc. pen., pur a seguito di intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Inutilizzabilità della dichiarazione di incostituzionalità consequenziale (art. 27 della legge n. 87 del 1953) per la disomogeneità delle fattispecie - Segnalazione al legislatore dell'opportunità di intervenire.

Testo

A seguito della declaratoria di illegittimità dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva, si deve segnalare al legislatore l'opportunità di eliminare la dissimmetria di poteri tra pubblico ministero e imputato, a svantaggio di quest'ultimo, escludendo l'appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, non essendo possibile applicare l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la non omogeneità delle fattispecie.



Atti oggetto del giudizio

legge  20/02/2006  n. 46  art. 1  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 593  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte