Processo penale - Pronunce di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pene alternative - Appellabilità da parte del Pubblico Ministero - Dissimmetria di poteri rispetto all'imputato, cui l'appello rimane precluso, fatta eccezione per le ipotesi 'ex' art. 603, comma 2, cod. proc. pen., pur a seguito di intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Inutilizzabilità della dichiarazione di incostituzionalità consequenziale (art. 27 della legge n. 87 del 1953) per la disomogeneità delle fattispecie - Segnalazione al legislatore dell'opportunità di intervenire.
A seguito della declaratoria di illegittimità dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva, si deve segnalare al legislatore l'opportunità di eliminare la dissimmetria di poteri tra pubblico ministero e imputato, a svantaggio di quest'ultimo, escludendo l'appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, non essendo possibile applicare l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la non omogeneità delle fattispecie.