Sentenza 86/2008 (ECLI:IT:COST:2008:86)
Massima numero 32244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
31/03/2008; Decisione del
31/03/2008
Deposito del 04/04/2008; Pubblicazione in G. U. 09/04/2008
Titolo
Sanità pubblica - Norme statali e della Regione Toscana - Dirigenti medici incaricati della direzione di una struttura sanitaria - Svolgimento in atto di attività extramuraria - Perdita della funzione dirigenziale senza distinzione tra l'ipotesi in cui vi sia concreta possibilità di espletare l'attività intramuraria e quella in cui tale possibilità non vi sia - Denunciata irragionevolezza - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.
Sanità pubblica - Norme statali e della Regione Toscana - Dirigenti medici incaricati della direzione di una struttura sanitaria - Svolgimento in atto di attività extramuraria - Perdita della funzione dirigenziale senza distinzione tra l'ipotesi in cui vi sia concreta possibilità di espletare l'attività intramuraria e quella in cui tale possibilità non vi sia - Denunciata irragionevolezza - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art 15-quinquies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'art. 59, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, «come interpretato autenticamente» dall'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67, censurati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto «comportano la perdita della funzione dirigenziale» (del ruolo sanitario) «in caso di scelta del medico di proseguire l'attività extra moenia senza distinguere l'ipotesi in cui vi sia la possibilità concreta dell'esercizio della libera professione intra moenia da quella in cui tale possibilità concreta non vi sia», va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione, formulata sul rilievo che, per effetto di una deliberazione della Giunta regionale della Toscana e di una deliberazione dell'azienda sanitaria, sarebbero già stati predisposti tutti gli spazi e le tecnologie idonei all'attività intramuraria. Le indicate deliberazioni, infatti, sono di epoca successiva, oltre che alla instaurazione del giudizio a quo, anche alla stessa ordinanza di rimessione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art 15-quinquies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'art. 59, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, «come interpretato autenticamente» dall'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67, censurati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto «comportano la perdita della funzione dirigenziale» (del ruolo sanitario) «in caso di scelta del medico di proseguire l'attività extra moenia senza distinguere l'ipotesi in cui vi sia la possibilità concreta dell'esercizio della libera professione intra moenia da quella in cui tale possibilità concreta non vi sia», va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione, formulata sul rilievo che, per effetto di una deliberazione della Giunta regionale della Toscana e di una deliberazione dell'azienda sanitaria, sarebbero già stati predisposti tutti gli spazi e le tecnologie idonei all'attività intramuraria. Le indicate deliberazioni, infatti, sono di epoca successiva, oltre che alla instaurazione del giudizio a quo, anche alla stessa ordinanza di rimessione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/12/1992
n. 502
art. 15
co. 5
legge della Regione Toscana
24/02/2005
n. 40
art. 59
co. 1
legge regionale
14/12/2005
n. 67
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte