Sanità pubblica - Norme statali e della Regione Toscana - Dirigenti medici incaricati della direzione di una struttura sanitaria - Svolgimento in atto di attività extramuraria - Perdita della funzione dirigenziale senza distinzione tra l'ipotesi in cui vi sia concreta possibilità di espletare l'attività intramuraria e quella in cui tale possibilità non vi sia - Lamentata irragionevolezza - Residualità dell'ipotesi di mancata predisposizione delle strutture per attività intramuraria - Possibile sussistenza di una situazione di disparità di mero fatto - Obbligo per gli organi direttivi delle ASL di predisporre strutture idonee per lo svolgimento di tale attività - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 15-quinquies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'art. 59, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, «come interpretato autenticamente» dall'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67, censurati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto «comportano la perdita della funzione dirigenziale» (del ruolo sanitario) «in caso di scelta del medico di proseguire l'attività extra moenia senza distinguere l'ipotesi in cui vi sia la possibilità concreta dell'esercizio della libera professione intra moenia da quella in cui tale possibilità concreta non vi sia». Dall'evoluzione complessiva della disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale, risulta evidente il carattere assolutamente residuale della ipotesi in relazione alla quale è stata sollevata la questione, poiché il caso nel quale la scelta del dirigente, in favore del rapporto esclusivo, rappresenterebbe «un salto nel buio» si presenta sostanzialmente come un'evenienza del tutto marginale e, in definitiva, di carattere accidentale, che non nasce come conseguenza diretta ed immediata delle previsioni legislative censurate, ma deriva dalle differenti condizioni "fattuali" in cui possono trovarsi le strutture sanitarie pubbliche. Ne consegue che, al più, può venire in rilievo una situazione di disparità di mero fatto, alla quale non può attribuirsi rilevanza agli effetti della violazione dell'art. 3 Cost., fermo restando che l'eventuale inadempimento (o il ritardo nell'adempimento) da parte degli organi delle strutture sanitarie pubbliche, in special modo del direttore generale di esse, nella predisposizione di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria da parte dei medici che abbiano optato per il rapporto esclusivo, potrebbe dare luogo a gravi forme di responsabilità dei medesimi organi.
- Sull'ininfluenza ai fini della violazione dell'art. 3 Cost. delle situazioni di disparità di mero fatto, v. citate, sentenza n. 417/1996 e ordinanze nn. 142, 186 e 375/2006.