Ordinanza 87/2008 (ECLI:IT:COST:2008:87)
Massima numero 32246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  31/03/2008;  Decisione del  31/03/2008
Deposito del 04/04/2008; Pubblicazione in G. U. 09/04/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Riabilitazione civile - Abrogazione del procedimento di riabilitazione ad opera del d.lgs. n. 5 del 2006 - Ultrattività della previgente legge fallimentare nei confronti di coloro che sono stati dichiarati falliti con integrale applicazione della pregressa normativa - Mancata previsione - Lamentata lesione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e del diritto di difesa - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo e sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale - Necessità di un nuovo esame sulla rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Testo

Deve essere disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 (recte: 15), 47, 128, 129 e 150 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, nonché degli artt. 24, 25 e 26 (rectius: artt. 24, comma 1, lettera n), 25, comma 1, lettera n), e 26, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto, abrogando il procedimento di riabilitazione del fallito, non hanno previsto la ultrattività della previgente disciplina nei confronti di coloro che siano stati dichiarati falliti con integrale applicazione, della pregressa normativa. Infatti, successivamente al deposito delle ordinanze di remissione, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 169 del 2007, che, da un lato, all'art. 21, comma 1, ha espressamente abrogato talune delle norme censurate, dall'altro, al comma 2 del medesimo articolo, ha previsto che per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo, contenuto negli artt. 24, comma 1, lettera n), e 26, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 313 del 2002, all'istituto della riabilitazione deve intendersi riferito alla chiusura del fallimento. Inoltre, è intervenuta la sentenza n. 39 del 2008 che, nel dichiarare la illegittimità costituzionale degli art. 50 e 142 della legge fallimentare, nel testo anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, ha precisato che le norme suddette risultavano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione proprio là dove prevedevano che determinati effetti del fallimento, assunti come genericamente sanzionatori, permanessero anche «dopo la chiusura del fallimento [...] senza correlarsi alla protezione di interessi meritevoli di tutela», di talché, alla luce di tutte le indicate sopravvenienze, deve nuovamente essere valutata la perdurante rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalità.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  09/01/2006  n. 5  art. 17  co. 

decreto legislativo  09/01/2006  n. 5  art. 47  co. 

decreto legislativo  09/01/2006  n. 5  art. 128  co. 

decreto legislativo  09/01/2006  n. 5  art. 129  co. 

decreto legislativo  09/01/2006  n. 5  art. 150  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  14/11/2002  n. 313  art. 24  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  14/11/2002  n. 313  art. 25  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  14/11/2002  n. 313  art. 26  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte