Ordinanza 88/2008 (ECLI:IT:COST:2008:88)
Massima numero 32247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  31/03/2008;  Decisione del  31/03/2008
Deposito del 04/04/2008; Pubblicazione in G. U. 09/04/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Legge della Regione Campania - Rinvio ad intese interregionali per la disciplina del funzionamento dei bacini dei fiumi Sele, Fortore e Ofanto - Bando di concorso per la copertura del posto di segretario generale dell'Autorità di Bacino del fiume Sele - Limitazione della partecipazione, prevista dall'intesa interregionale tra le Regioni Campania e Basilicata, ai soli dirigenti della Regione Campania - Lamentata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Impugnazione di disposizione priva di valore di legge - Assenza di rapporto di integrazione e specificazione tra la disposizione censurata e l'intesa interregionale - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Campania 7 febbraio 1994, n. 8, censurato, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo che il funzionamento dei bacini interregionali dei fiumi Sele, Fortore e Ofanto è regolato dalle intese interregionali di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, avrebbe legificato gli artt. 8 e 12, comma 2, della convenzione tra le Regioni Campania e Basilicata, laddove è previsto, rispettivamente, che il responsabile della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele venga nominato tra i dirigenti della Regione Campania, e che la figura del segretario generale venga scelta tra i funzionari regionali. La questione sollevata attiene a disposizioni contenute in un'intesa interregionale, come tale priva di valore di legge, non essendo condivisibile la tesi del rimettente secondo la quale la relativa previsione dell'intesa è stata «legificata» dalla disposizione impugnata, in quanto ciò implicherebbe, da un lato, che ogni difetto dell'intesa si tradurrebbe in un'illegittimità costituzionale della legge e, dall'altro, che, una volta conclusa un'intesa, le Regioni contraenti avrebbero perso il potere di modificarla, perché il loro contenuto sarebbe stato legificato unilateralmente dalla legge emanata da una di esse. Inoltre, tra la disposizione impugnata e quella dell'intesa interregionale manca il rapporto di integrazione e specificazione necessario per l'impugnazione delle disposizioni legislative, come specificate da quelle di rango subordinato.

- Sul rapporto di integrazione e specificazione che consente l'impugnazione delle disposizioni legislative, come specificate da quelle di rango subordinato, vedi, citata, ordinanza n. 389/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  07/02/1994  n. 8  art. 13  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte