Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena in caso di recidiva reiterata aggravata - Previsione di un aumento obbligatorio e fisso di due terzi - Denunciata previsione di uguale trattamento per situazioni diverse - Lamentata irragionevolezza - Dedotta violazione dei principi di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena - Mancata verifica da parte dei rimettenti della possibilità di una diversa opzione interpretativa, tale da determinare il superamento dei dubbi di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., nella parte in cui prevede, in caso di recidiva reiterata aggravata, un aumento «obbligatorio e fisso» della pena di rilevante entità. I rimettenti, infatti, non hanno sperimentato la praticabilità di una soluzione interpretativa del vigente quadro normativo diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi o da renderli comunque non rilevanti nei casi di specie.
- Sulla diversa possibile interpretazione della disposizione censurata, v. le citate sentenza n. 192/2007 e ordinanza n. 409/1997.