Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Lamentata irragionevolezza - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di personalità della responsabilità penale, della finalità rieducativa della pena e di materialità del reato - Mancata verifica da parte dei rimettenti della possibilità di una diversa opzione interpretativa, tale da determinare il superamento dei dubbi di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante della recidiva reiterata. Il rimettente, infatti, non ha sperimentato la praticabilità di una soluzione interpretativa del vigente quadro normativo diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi o da renderli comunque non rilevanti nei casi di specie.
- Sulla diversa possibile interpretazione della disposizione censurata, v. le citate sentenza n. 192/2007 e ordinanza n. 409/1997.