Ordinanza 91/2008 (ECLI:IT:COST:2008:91)
Massima numero 32251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  31/03/2008;  Decisione del  31/03/2008
Deposito del 04/04/2008; Pubblicazione in G. U. 09/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32252


Titolo
Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena - Previsione di un aumento obbligatorio fisso per la recidiva semplice e per quella pluriaggravata - Mancata previsione che la pena possa essere aumentata «fino alla» misura indicata dal legislatore - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, di uguaglianza, di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena - Questione riferita a norme non applicabili nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, primo e terzo comma, del codice penale, come modificato dall'articolo 4 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che - nei casi di recidiva semplice e di recidiva pluriaggravata - la pena possa essere aumentata nella misura fissa indicata in relazione a ciascuna di dette ipotesi, anziché «fino alla» misura stessa. La questione è irrilevante in quanto, come si desume dall'ordinanza di rimessione - all'imputato nel giudizio a quo è stata contestata la recidiva reiterata (e, più in particolare, la recidiva reiterata aggravata).

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 99  co. 1

codice penale    n.   art. 99  co. 3

legge  05/12/2005  n. 251  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte