Ordinanza 91/2008 (ECLI:IT:COST:2008:91)
Massima numero 32251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
31/03/2008; Decisione del
31/03/2008
Deposito del 04/04/2008; Pubblicazione in G. U. 09/04/2008
Massime associate alla pronuncia:
32252
Titolo
Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena - Previsione di un aumento obbligatorio fisso per la recidiva semplice e per quella pluriaggravata - Mancata previsione che la pena possa essere aumentata «fino alla» misura indicata dal legislatore - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, di uguaglianza, di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena - Questione riferita a norme non applicabili nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena - Previsione di un aumento obbligatorio fisso per la recidiva semplice e per quella pluriaggravata - Mancata previsione che la pena possa essere aumentata «fino alla» misura indicata dal legislatore - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, di uguaglianza, di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena - Questione riferita a norme non applicabili nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, primo e terzo comma, del codice penale, come modificato dall'articolo 4 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che - nei casi di recidiva semplice e di recidiva pluriaggravata - la pena possa essere aumentata nella misura fissa indicata in relazione a ciascuna di dette ipotesi, anziché «fino alla» misura stessa. La questione è irrilevante in quanto, come si desume dall'ordinanza di rimessione - all'imputato nel giudizio a quo è stata contestata la recidiva reiterata (e, più in particolare, la recidiva reiterata aggravata).
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, primo e terzo comma, del codice penale, come modificato dall'articolo 4 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che - nei casi di recidiva semplice e di recidiva pluriaggravata - la pena possa essere aumentata nella misura fissa indicata in relazione a ciascuna di dette ipotesi, anziché «fino alla» misura stessa. La questione è irrilevante in quanto, come si desume dall'ordinanza di rimessione - all'imputato nel giudizio a quo è stata contestata la recidiva reiterata (e, più in particolare, la recidiva reiterata aggravata).
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 99
co. 1
codice penale
n.
art. 99
co. 3
legge
05/12/2005
n. 251
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte