Processo penale - In genere - Improcedibilità per incapacità irreversibile dell'imputato a partecipare coscientemente al procedimento - Causa limitata all'incapacità derivata dallo stato mentale, anziché da quello psicofisico - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 199001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 72-bis, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, stabilendo l'improcedibilità nei confronti dell'imputato che non possa partecipare coscientemente al processo per incapacità irreversibile, si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico». La distinzione tra infermità mentale e infermità fisica, pur corrispondente a una classificazione tradizionale, non tiene conto della diffusione delle malattie degenerative (come, nella specie, la SLA), le quali hanno origine fisica e tuttavia possono determinare ugualmente l'impossibilità di una partecipazione attiva dell'imputato al processo nel senso del pieno esercizio delle facoltà di autodifesa. Il riferimento esclusivo alla sfera psichica dell'imputato, che può dedursi dall'impiego nella disposizione censurata dell'aggettivo «mentale», determina quindi un'irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato, il quale non possa esercitare l'autodifesa in modo pieno a causa di un'infermità mentale stricto sensu, e quello che versi nella medesima impossibilità per un'infermità di natura mista, anche di origine fisica, la quale comprometta anch'essa la cosciente partecipazione al processo. (Precedenti: S. 45/2015 - mass. 38287; S. 23/2013 - mass. 36919; O. 243/2013 - mass. 37391; S. 39/2004 - mass. 28342; S. 341/1999 - mass. 24861, mass. 24862; O. 67/1999 - mass. 24543; S. 354/1996 - mass. 22911; S. 281/1995 - mass. 21633; S. 340/1992 - mass. 18707).