Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena in caso di recidiva reiterata aggravata - Previsione di un aumento obbligatorio e fisso di due terzi - Mancata previsione che la pena possa essere aumentata «fino alla» misura indicata dal legislatore - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, di uguaglianza, di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena - Esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore - Sussistenza, per il giudice, di sufficienti margini di adattamento del trattamento sanzionatorio alle peculiarità del caso - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, come modificato dall'articolo 4 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che - nei casi di recidiva reiterata - la pena possa essere aumentata nella misura fissa indicata anziché «fino alla» misura stessa. Premesso che la scelta e la quantificazione delle sanzioni per i singoli fatti punibili rientra nella discrezionalità del legislatore, il cui esercizio è censurabile solo nel caso di manifesta irragionevolezza, in sede di sindacato di costituzionalità, la scelta legislativa di prevedere per talune forme di recidiva un aumento di pena fisso e per altre (la sola recidiva aggravata) un aumento variabile, non comporta - di per sé - una violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, non essendo dimostrato che la soluzione normativa adottata sia atta a produrre sperequazioni prive di qualsiasi ratio giustificativa, nel trattamento sanzionatorio di situazioni omogenee; né sussiste l'asserita violazione degli artt. 25 e 27 Cost., in quanto la tendenziale contrarietà delle pene fisse al «volto costituzionale» dell'illecito penale deve intendersi riferita alle pene fisse nel loro complesso e non anche ai trattamenti sanzionatori che coniughino articolazioni rigide ed articolazioni elastiche, in maniera tale da lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalità del giudice, ai fini dell'adeguamento della risposta punitiva alle singole fattispecie concrete, tanto più che, nell'ipotesi considerata, il giudice può, "a monte", decidere discrezionalmente se applicare o meno l'aumento di pena per l'aggravante in questione.
- Sulla tendenziale contrarietà al "volto costituzionale" dell'illecito penale del sistema delle pene fisse, v., citata, sentenza n. 50/1980.
- Sul concorso di pene fisse e pene variabili, v., citate, ordinanza n. 472/2002 e sentenza n. 188/1982.