Giustizia amministrativa - Tribunali amministrativi regionali - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Lamentata irragionevolezza - Denunciata lesione del diritto di difesa e violazione dei principi del giusto processo, del giudice naturale, del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza.
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 125 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, «nella parte in cui prevedono la competenza in primo grado, esclusiva ed inderogabile, estesa anche ai giudizi in corso, del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, sui ricorsi giurisdizionali proposti avverso le ordinanze ed i provvedimenti adottati nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225». Questioni analoghe sono infatti già state dichiarate non fondate e non vengono addotti argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati.
- Per la dichiarazione di non fondatezza delle medesime questioni, v. la citata sentenza n. 237/2007.