Sentenza 93/2008 (ECLI:IT:COST:2008:93)
Massima numero 32254
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  02/04/2008;  Decisione del  02/04/2008
Deposito del 11/04/2008; Pubblicazione in G. U. 16/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32255


Titolo
Professioni - Norme della Regione Piemonte - Discipline bionaturali per il benessere - Individuazione - Previsione di un percorso formativo per il riconoscimento della qualifica di operatore nelle discipline bionaturali del benessere - Istituzione di un elenco regionale di tali discipline, con affidamento alla Giunta regionale del compito di fissare i requisiti per l'iscrizione - Istituzione di apposito Comitato regionale - Ricorso del Governo - Violazione del principio che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri - Lesione della potestà legislativa statale nella materia concorrente delle professioni - Illegittimità costituzionale - Estensione della dichiarazione di illegittimità costituzionale alle restanti disposizioni regionali per l'inscindibile connessione con le norme censurate.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, 3, 5 e 6, della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32. Premesso che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, e che costituisce indice sintomatico della istituzione di una nuova professione la previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento dell'attività che la legge regionale regolamenta, la legge censurata si caratterizzi sia per individuare un determinato percorso di formazione professionale ai fini dell'accesso all'esercizio delle «discipline bio-naturali del benessere» (art. 3), sia per prevedere (art. 6) la istituzione di un «elenco regionale delle discipline bio-naturali del benessere», sicché le disposizioni censurate hanno una funzione individuatrice della nuova professione, inibita alla potestà legislativa regionale. Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni direttamente impugnate dal Governo, consegue, stante l'inscindibile connessione che le lega alle rimanenti, la estensione degli effetti della decisione anche alle restanti disposizioni contenute nella predetta legge regionale.

- Sulle competenze statali e regionali in materia di professioni, v., citate, sentenze n. 300 e n. 57/2007, n. 424 e n. 153/2006, n. 424 e n. 355/2005.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  18/09/2006  n. 32  art. 2  co. 

legge della Regione Piemonte  18/09/2006  n. 32  art. 3  co. 

legge della Regione Piemonte  18/09/2006  n. 32  art. 5  co. 

legge della Regione Piemonte  18/09/2006  n. 32  art. 6  co. 

legge della Regione Piemonte  18/09/2006  n. 32  art. 1  co. 

legge della Regione Piemonte  18/09/2006  n. 32  art. 4  co. 

legge della Regione Piemonte  18/09/2006  n. 32  art. 7  co. 

legge della Regione Piemonte  18/09/2006  n. 32  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte