Sentenza 94/2008 (ECLI:IT:COST:2008:94)
Massima numero 32257
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  02/04/2008;  Decisione del  02/04/2008
Deposito del 11/04/2008; Pubblicazione in G. U. 16/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32256  32258  32259  32260


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della legge finanziaria 2007 - Concessioni con finalità turistico-ricreative - Classificazioni, determinazione e riduzioni di canoni annui, obblighi dei concessionari, valori delle superfici - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata soppressione del diretto coinvolgimento delle Regioni già previsto dalla precedente disciplina - Eccepita inammissibilità della questione perché generica e attinente a censura di mero fatto - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, censurato, in riferimento al principio di leale collaborazione e agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., in quanto introduce nuovi criteri di determinazione dei canoni annui per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per genericità della prospettazione e per la natura di mero fatto delle censure proposte. La ricorrente lamenta, infatti, l'estromissione della Regione dal procedimento di determinazione dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che si assume non giustificata in una materia, quella del turismo, di competenza residuale esclusiva.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 251

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 120  co. 2

legge costituzionale  art. 11

Altri parametri e norme interposte