Sentenza 94/2008 (ECLI:IT:COST:2008:94)
Massima numero 32257
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
02/04/2008; Decisione del
02/04/2008
Deposito del 11/04/2008; Pubblicazione in G. U. 16/04/2008
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della legge finanziaria 2007 - Concessioni con finalità turistico-ricreative - Classificazioni, determinazione e riduzioni di canoni annui, obblighi dei concessionari, valori delle superfici - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata soppressione del diretto coinvolgimento delle Regioni già previsto dalla precedente disciplina - Eccepita inammissibilità della questione perché generica e attinente a censura di mero fatto - Reiezione.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della legge finanziaria 2007 - Concessioni con finalità turistico-ricreative - Classificazioni, determinazione e riduzioni di canoni annui, obblighi dei concessionari, valori delle superfici - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata soppressione del diretto coinvolgimento delle Regioni già previsto dalla precedente disciplina - Eccepita inammissibilità della questione perché generica e attinente a censura di mero fatto - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, censurato, in riferimento al principio di leale collaborazione e agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., in quanto introduce nuovi criteri di determinazione dei canoni annui per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per genericità della prospettazione e per la natura di mero fatto delle censure proposte. La ricorrente lamenta, infatti, l'estromissione della Regione dal procedimento di determinazione dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che si assume non giustificata in una materia, quella del turismo, di competenza residuale esclusiva.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, censurato, in riferimento al principio di leale collaborazione e agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., in quanto introduce nuovi criteri di determinazione dei canoni annui per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per genericità della prospettazione e per la natura di mero fatto delle censure proposte. La ricorrente lamenta, infatti, l'estromissione della Regione dal procedimento di determinazione dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che si assume non giustificata in una materia, quella del turismo, di competenza residuale esclusiva.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 251
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 120
co. 2
legge costituzionale
art. 11
Altri parametri e norme interposte