Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della legge finanziaria 2007 - Concessioni con finalità turistico-ricreative - Classificazioni, determinazione e riduzioni di canoni annui, obblighi dei concessionari, valori delle superfici - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata soppressione del diretto coinvolgimento delle Regioni già previsto dalla precedente disciplina - Denunciato contrasto con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni - Riconducibilità della competenza in ordine alla determinazione dei canoni alla titolarità dei beni, appartenenti al demanio statale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, censurato, in riferimento al principio di leale collaborazione e agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., in quanto introduce nuovi criteri di determinazione dei canoni annui per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Premesso che la potestà di imposizione e riscossione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo va attribuita avendo riguardo alla titolarità del bene anziché alla titolarità di funzioni legislative e amministrative spettanti alle Regioni in ordine all'utilizzazione dei beni stessi, non è ravvisabile alcuna violazione del principio di leale collaborazione, in quanto il legislatore ha tenuto ben distinte le due competenze, statale e regionale: allo Stato - quale titolare dei beni demaniali - ha demandato la fissazione e la riscossione dei relativi canoni, nonché la facoltà di destinarne parte alle Regioni; alle Regioni ha riservato, in piena autonomia, e senza alcuna interferenza statale, la classificazione turistica dei terreni.
- Sulla rilevanza della titolarità della proprietà dei beni ai fini della individuazione della titolarità di funzioni legislative e amministrative spettanti alle Regioni in ordine all'utilizzazione dei beni stessi, sentenza n. 286/2004.