Sentenza 94/2008 (ECLI:IT:COST:2008:94)
Massima numero 32259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
02/04/2008; Decisione del
02/04/2008
Deposito del 11/04/2008; Pubblicazione in G. U. 16/04/2008
Titolo
Turismo - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure statali per lo sviluppo del settore turistico - Determinazione degli interventi ed erogazione dei finanziamenti con atti governativi, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni - Ricorso delle Regioni Veneto e Lombardia - Insufficienza della previsione che interventi finanziari di carattere aggiuntivo dello Stato in materia di competenza residuale vengano disposti sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni e non previa intesa con la stessa - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Turismo - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure statali per lo sviluppo del settore turistico - Determinazione degli interventi ed erogazione dei finanziamenti con atti governativi, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni - Ricorso delle Regioni Veneto e Lombardia - Insufficienza della previsione che interventi finanziari di carattere aggiuntivo dello Stato in materia di competenza residuale vengano disposti sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni e non previa intesa con la stessa - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo il comma 1228 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui non stabilisce che i decreti ministeriali ivi previsti siano preceduti dall'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni. Pur se l'ascrivibilità della materia "turismo" alla competenza regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.) non esclude di per sé la legittimità di un intervento legislativo di carattere finanziario ed aggiuntivo dello Stato giustificato dall'obiettivo di rafforzare le capacità competitive delle strutture turistiche nazionali, la norma censurata, la quale autorizza una spesa straordinaria di 48 milioni di euro annui (per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009) per finalità di incremento dell'offerta turistica, viola il principio di leale collaborazione, in quanto prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, «sentita» la Conferenza permanente Stato-Regioni, recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione, e non anche l'intesa con la Conferenza, senza che, in contrario, possa rilevare la circostanza che l'indicato d.P.C.M. sia stato adottato con il parere favorevole di tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza permanente ed abbia previsto "a regime" un coinvolgimento meramente cognitivo delle Regioni, giacché resta aperta la possibilità, per lo Stato, di provvedere, in modo unilaterale negli anni successivi, anche in dissenso con gli orientamenti manifestatisi all'interno della Conferenza permanente Stato-Regioni.
E' costituzionalmente illegittimo il comma 1228 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui non stabilisce che i decreti ministeriali ivi previsti siano preceduti dall'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni. Pur se l'ascrivibilità della materia "turismo" alla competenza regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.) non esclude di per sé la legittimità di un intervento legislativo di carattere finanziario ed aggiuntivo dello Stato giustificato dall'obiettivo di rafforzare le capacità competitive delle strutture turistiche nazionali, la norma censurata, la quale autorizza una spesa straordinaria di 48 milioni di euro annui (per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009) per finalità di incremento dell'offerta turistica, viola il principio di leale collaborazione, in quanto prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, «sentita» la Conferenza permanente Stato-Regioni, recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione, e non anche l'intesa con la Conferenza, senza che, in contrario, possa rilevare la circostanza che l'indicato d.P.C.M. sia stato adottato con il parere favorevole di tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza permanente ed abbia previsto "a regime" un coinvolgimento meramente cognitivo delle Regioni, giacché resta aperta la possibilità, per lo Stato, di provvedere, in modo unilaterale negli anni successivi, anche in dissenso con gli orientamenti manifestatisi all'interno della Conferenza permanente Stato-Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 1228
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte