Sentenza 94/2008 (ECLI:IT:COST:2008:94)
Massima numero 32260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
02/04/2008; Decisione del
02/04/2008
Deposito del 11/04/2008; Pubblicazione in G. U. 16/04/2008
Titolo
Turismo - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure statali per il sostegno del settore turistico - Determinazione degli interventi ed erogazione dei finanziamenti con regolamento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ricorso della Regione Lombardia - Omessa previsione che il regolamento venga adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Turismo - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure statali per il sostegno del settore turistico - Determinazione degli interventi ed erogazione dei finanziamenti con regolamento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ricorso della Regione Lombardia - Omessa previsione che il regolamento venga adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo il comma 1227 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui non stabilisce che i decreti ministeriali ivi previsti siano preceduti dall'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni. La norma censurata, la quale prevede una spesa di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per il sostegno del settore turistico, incide in una competenza regionale risultante da un complesso quadro normativo, senza prevedere l'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, non potendosi attribuire rilievo alla circostanza che il d.P.R. 24 luglio 2007, n. 158, nell'attuare detta disposizione, abbia dato atto dell'acquisizione del parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, non essendo legittimo il silenzio della norma impugnata in ordine ad ogni qualsiasi partecipazione della Regione al procedimento formativo del decreto governativo.
E' costituzionalmente illegittimo il comma 1227 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui non stabilisce che i decreti ministeriali ivi previsti siano preceduti dall'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni. La norma censurata, la quale prevede una spesa di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per il sostegno del settore turistico, incide in una competenza regionale risultante da un complesso quadro normativo, senza prevedere l'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, non potendosi attribuire rilievo alla circostanza che il d.P.R. 24 luglio 2007, n. 158, nell'attuare detta disposizione, abbia dato atto dell'acquisizione del parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, non essendo legittimo il silenzio della norma impugnata in ordine ad ogni qualsiasi partecipazione della Regione al procedimento formativo del decreto governativo.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 1227
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte