Processo penale - In genere - Accertamenti sulla capacità dell'imputato - Sospensione del procedimento per incapacità reversibile dell'imputato e relativa revoca - Riferimento allo stato mentale dell'imputato, anziché a quello psicofisico - Illegittimità costituzionale parziale consequenziale. (Classif. 199001).
È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce all'infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; dell'art. 72 cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce, nel comma 1, allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e, nel comma 2, allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico». Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 72-bis, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, stabilendo l'improcedibilità nei confronti dell'imputato che non possa partecipare coscientemente al processo per incapacità irreversibile, si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico», discende l'illegittimità costituzionale parziale anche delle citate disposizioni, relative rispettivamente agli accertamenti sulla capacità dell'imputato, alla sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato e alla revoca dell'ordinanza di sospensione. (Precedenti: S. 175/2022 - mass. 45027; S. 49/2018 - mass. 39976; S. 274/2017 - mass. 41126).