Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2007 - Enti soggetti a patto di stabilità interno - Assunzione di personale a tempo determinato - Riserva di una quota dei posti a favore dei soggetti con i quali hanno stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Violazione della competenza legislativa residuale in materia di «organizzazione amministrativa» - Censura avverso disposizione non qualificabile quale principio di «coordinamento della finanza pubblica» - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma censurata - la quale dispone che se e quando le amministrazioni soggette al patto di stabilità interno decidano, nel triennio 2007-2009, di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, debbono obbligatoriamente riservare una quota di posti a favore di chi abbia già intrattenuto con esse rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di almeno un anno alla data del 29 settembre 2006 - non può essere qualificata come principio di coordinamento della finanza pubblica, attenendo piuttosto alla disciplina delle modalità di accesso all'impiego presso gli enti soggetti al patto di stabilità interno, ma è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, estensibile anche alla Provincia autonoma ricorrente prevedendo una forma di autonomia più ampia rispetto a quella attribuita dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
- In tema di regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale, v. sentenza n. 380/2004.