Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2007 - Enti soggetti a patto di stabilità interno - Assunzione di personale a tempo determinato - Riserva di una quota dei posti a favore dei soggetti con i quali hanno stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Violazione della competenza legislativa residuale in materia di «organizzazione amministrativa» - Clausola di salvaguardia delle norme statutarie e di applicazione relative alle Province autonome di Trento e Bolzano - Inidoneità, per la sua genericità, ad escludere il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme censurate.
La declaratoria di illegittimità costituzionale l'art. 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere evitata facendo leva sull'art. 1, comma 1363, della legge n. 296 del 2006, a norma del quale «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione». Infatti, tale clausola di salvaguardia, per la sua genericità e per il riferirsi ad una serie eterogenea di disposizioni comprese nello stesso atto legislativo, non è idonea ad escludere il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme ritenute da Regioni e Province autonome pienamente applicabili nel loro territorio.
- In senso analogo, sulle clausole di salvaguardia di tenore generico, v. le citate sentenze n. 443 e n. 117/2007.