Sentenza 96/2008 (ECLI:IT:COST:2008:96)
Massima numero 32264
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  02/04/2008;  Decisione del  02/04/2008
Deposito del 11/04/2008; Pubblicazione in G. U. 16/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32265  32266


Titolo
Costituzione e Intervento nel giudizio incidentale - Intervento di soggetti che non rivestono la qualità di parte nel giudizio 'a quo' - Inammissibilità.

Testo

Devono essere dichiarati inammissibili, nel giudizio di legittimità costituzionale degli art. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, gli interventi di soggetti che non sono parti nel giudizio a quo, ma in giudizi aventi analogo oggetto, sospesi in attesa della decisione sull'incidente di costituzionalità. Infatti, possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale soltanto le parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte