Avvocati e Procuratori - Onorari per prestazioni giudiziali in materia civile - Procedura camerale per la loro liquidazione - Applicabilità del rito nei giudizi amministrativi - Esclusione secondo il diritto vivente - Lamentata lesione dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo - Carenza di motivazione in ordine alla pertinenza dei parametri evocati - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, censurati, in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost., nella parte in cui non consentono, secondo il diritto vivente, che il procedimento semplificato ivi previsto, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati in relazione all'attività prestata nei giudizi civili, si applichi nei giudizi amministrativi, per la liquidazione dei compensi riguardanti l'attività defensionale in essi svolta. L'ordinanza di rimessione è, infatti, carente di motivazione in ordine alla pertinenza dei parametri evocati non essendo comprensibile il legame tra gli stessi - attinenti alla tutela nei confronti della pubblica amministrazione - e le controversie insorte tra avvocati e clienti, a seguito di un contratto di prestazione d'opera professionale.