Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati in relazione ai fatti oggetto di procedimento penale nei confronti di un proprio componente - Ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - Eccepita inammissibilità per omessa esposizione dei fatti oggetto del conflitto - Reiezione.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 26 gennaio 2006, di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse da un parlamentare per le quali pende un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa, va disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata sul rilievo che l'atto introduttivo del conflitto sarebbe carente sotto il profilo della compiuta esposizione dei fatti. La descrizione delle dichiarazioni oggetto di conflitto risulta, infatti, sufficiente per la loro compiuta identificazione, tenuto conto che il giudice, per un verso, ha riprodotto integralmente il capo di imputazione ascritto al deputato e, per l'altro, ha riportato il testo della relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio in ordine al contenuto e alla successione temporale degli atti funzionali
- Nel senso della sufficienza ad integrare il requisito della compiuta esposizione dei fatti della riproduzione del capo di imputazione ascritto al deputato, v., citata, sentenza n. 271/2007.
- Nel senso della rilevanza, ai fini della compiuta esposizione dei fatti, della riproduzione nell'atto di elevazione del conflitto della relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in relazione al contenuto degli atti funzionali, v., citate, sentenze n. 28/2008 e n. 331/2006.