Delegazione legislativa - Sindacabilità - Criteri.
Il controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto fra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, l'uno relativo alla norma che determina l'oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega, l'altro relativo alla norma delegata, da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi. Il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge-delega e i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, che costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l'interpretazione della loro portata. La delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge-delega: pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente.
- Sulla interpretazione della norma delegata nel significato compatibile con i principi e criteri direttivi della norma delegante v., citate, sentenze n. 340, n. 170 e n. 50/2007 e n. 96/2001.
- Sulla interpretazione dei principi direttivi della norma delegante compatibilmente con la ratio della stessa v., citate, sentenze n. 413 e n. 307/2002 e n. 290/2001.
- Sulla necessità che il contenuto della delega sia identificato tenendo conto del contesto normativo in cui essa si inserisce v., citate, sentenze n. 341/2007, n. 426 e n. 285/2006.
- Sul fatto che il Parlamento, nell'approvare una legge di delegazione, non è tenuto a rispettare regole metodologicamente rigorose v., citate, sentenze n. 340/2007 e n. 250/1991.
- Sulla discrezionalità del legislatore delegato v., citate, sentenze n. 163/2000 e n. 198/1998 e ordinanze n. 213/2005 e n. 490/2000.
- Sulla coerenza della norma delegata con la ratio della delega v., citata, sentenza n. 199/2003.