Procedimento civile - Impugnazioni - Previsione ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006 dell'appellabilità delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa - Denunciato eccesso di delega, per estraneità all'oggetto della delega conferita al Governo con la legge n. 80 del 2005 - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, censurato, in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ed in relazione all'art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, poiché, abrogando l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha reso appellabile la sentenza che decide l'opposizione avverso il provvedimento che irroga una sanzione amministrativa, prima ricorribile solo in cassazione. La delega di cui all'art. 1 della legge n. 80 del 2005 ha avuto ad oggetto l'emanazione di un d.lgs. "recante modificazioni al codice di procedura civile", con cui il Governo doveva provvedere anche a "realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti", nell'osservanza dei criteri direttivi di "disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica" e di "revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali vigenti non direttamente investiti dai principi della delega". Lo scopo di disciplinare il processo di legittimità in funzione nomofilattica costituisce, pertanto, una direttiva ermeneutica che deve presiedere all'interpretazione del contenuto della delega, che rende chiara la facoltà del legislatore delegato di ridurre i casi di immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze, mediante l'introduzione dell'appello quale filtro.