'Referendum' - Regioni - Variazioni territoriali - Distacco dei comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Trentino Alto Adige - Provvedimento dell'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione che dichiara accolta la proposta sottoposta a 'referendum' - Mancata presentazione al Parlamento, da parte del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del risultato del 'referendum' nella 'Gazzetta Ufficiale', del disegno di legge di cui all'art. 132, secondo comma, Cost. - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal delegato effettivo dei suindicati comuni, nonché rappresentante del «Comitato per il 'referendum' per il passaggio dell'Altipiano dei sette Comuni alla Provincia di Trento», e dal coordinatore dell'«Unione Comuni Italiani per cambiare Regione» - Denunciata violazione dell'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970 - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 45, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui non prevede la trasmissione ai delegati comunali della copia del verbale dell'Ufficio centrale per il 'referendum' che ne attesta il risultato - Insussistenza del requisito soggettivo dei ricorrenti per difetto di legittimazione attiva - Inammissibilità del conflitto.
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da una persona, nella qualità di delegato dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo, nonché di rappresentante del «Comitato per il referendum per il passaggio dello Altipiano dei Sette Comuni alla Provincia di Trento» e di elettore del Comune di Enego, e da altra persona, nella qualità di coordinatore e legale rappresentante dell'«Unione Comuni Italiani per cambiare Regione», a seguito della mancata presentazione al Parlamento, da parte del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del risultato del referendum (che ha approvato la proposta di distacco dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo dalla Regione Veneto e la loro aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige), del disegno di legge di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione in ossequio all'articolo 45, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 . Difetta, invero, il requisito soggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato, poiché: la legislazione vigente in tema di referendum di cui all'art. 132, secondo comma, Cost. non riconosce alcun potere al delegato comunale nella fase della proclamazione dei risultati referendari da parte dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione e neanche nella fase successiva alla proclamazione dei risultati referendari; la qualità di figura soggettiva esterna allo Stato apparato, a cui l'ordinamento conferisce la titolarità e l'esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite, può essere riconosciuta soltanto al comitato per il referendum di cui all'art. 75 Cost., previsto dall'art. 7 della legge n. 352 del 1970, mentre il comitato promotore del referendum di cui all'art. 132, secondo comma, Cost. non è contemplato da alcuna disposizione normativa, essendo l'iniziativa referendaria attribuita dalla legge ai Comuni interessati; il coordinatore e legale rappresentante dell'«Unione Comuni Italiani per cambiare Regione», non è legittimato, dal momento che a tale figura non può «essere riconosciuta alcuna attribuzione costituzionale in relazione ai procedimenti referendari» concernenti il distacco di taluni Comuni da una Regione.
- Sul difetto di legittimazione del delegato comunale, v., citata, ordinanza n. 69/2006.
- Sulla configurazione del comitato promotore del referendum di cui all'art. 75 Cost. come potere dello Stato, v., citata, sentenza n. 69/1978.
- Sul difetto di legittimazione attiva del coordinatore e legale rappresentante dell'«Unione Comuni Italiani per cambiare Regione», v., citata, ordinanza n. 296/2006.