Ordinanza 100/2008 (ECLI:IT:COST:2008:100)
Massima numero 32272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  02/04/2008;  Decisione del  02/04/2008
Deposito del 11/04/2008; Pubblicazione in G. U. 16/04/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Edilizia e Urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Concessioni edilizie relative a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali e artigianali ubicate nelle aeree di sviluppo industriale, in quelle dei Piani per Insediamenti Produttivi o della programmazione Negoziata, il cui costo infrastrutturale non sia stato sostenuto dal comune o dai comuni in cui l'area ricade - Previsto rilascio in esenzione dal contributo dei relativi oneri di urbanizzazione - Lamentato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale nella materia di «governo del territorio» e denunciata lesione dell'autonomia finanziaria dei comuni - Omessa motivazione sull'applicabilità della norma censurata nel giudizio 'a quo' con conseguente impossibilità di valutare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Basilicata 6 luglio 1978, n. 28, come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 17, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, laddove prevede che «le concessioni edilizie, relative alla realizzazione di una nuova costruzione o impianto, ovvero all'ammodernamento o all'ampliamento di costruzioni o di impianti esistenti destinati ad attività industriali e artigianali ubicate nelle aree di sviluppo industriale, in quelle dei Piani per Insediamenti Produttivi o della Programmazione Negoziata, il cui costo infrastrutturale non sia stato sostenuto in alcun modo dal Comune o dai Comuni in cui l'area ricade, sono rilasciate in esenzione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione». Invero, il giudice rimettente non ha chiarito le ragioni che rendono applicabile la norma censurata nel giudizio a quo limitandosi ad effettuare affermazioni apodittiche, che non permettono di valutare la rilevanza della questione proposta.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  06/07/1978  n. 28  art. 6  co. 2

legge della Regione Basilicata  13/05/2003  n. 17  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte