Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta dell'imputato subordinata ad integrazione probatoria - Possibilità per la parte civile di chiedere l'ammissione a prova contraria - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di parità delle parti e del contraddittorio nella formazione della prova nonché del diritto di difesa - Ordinanza priva di una descrizione della fattispecie adeguata alla verifica della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di una descrizione della fattispecie adeguata alla verifica di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede per il solo pubblico ministero, e non anche per la parte civile costituita, la possibilità di chiedere l'ammissione di prova contraria nel caso di giudizio abbreviato chiesto dall'imputato subordinatamente ad una integrazione probatoria. Infatti, dall'ordinanza di rimessione non risulta che il rimettente abbia accolto la domanda di accesso al rito e, finché detta domanda non sia valutata ed accolta, è posta prematuramente ogni questione riguardante il diritto alla prova che, nell'abbreviato, spetta alle parti diverse dall'imputato.
- La necessità per il rimettente di fare immediata applicazione della norma censurata è condizione di ammissibilità della relativa questione di legittimità costituzionale: sul punto v., citate, ex multis, ordinanze n. 56/2007 e n. 142/2006.
- Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di una descrizione della fattispecie adeguata alla verifica di rilevanza v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 60/2008 e n. 421/2007.