Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna istitutive di tributi propri - Ricorsi del Governo - Asserita violazione delle norme sul riparto di competenza legislativa tributaria tra Stato e Regione Sardegna - Preliminare individuazione dei parametri applicabili.
Il preliminare problema dell'individuazione del parametro applicabile per lo scrutinio della questione di legittimità costituzionale della normativa della Regione Sardegna istitutiva di tributi propri (artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo originario e nel testo sostituito, rispettivamente, dai commi 1, 2 e 3, dell'art. 3 della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2), sollevata per asserita violazione delle norme sul riparto di competenza legislativa tributaria tra Stato e Regione Sardegna con riferimento sia dell'art. 8, lettera i) - ora lettera h) -, dello statuto speciale sia degli artt. 117 e 119 Cost., va risolto nel senso che occorre avere riguardo all'evocata disposizione statutaria e non invece alla disciplina del Titolo V, Parte II della Costituzione. Invero, la maggiore autonomia assicurata dallo statuto, rispetto alla citata disciplina del Titolo V della Parte II della Costituzione (estensibile alle Regioni e Province autonome solo se garantisca una autonomia maggiore di quella offerta dalla norme statutarie), risulta dal fatto che la condizione cui deve sottostare la Regione Sardegna nell'istituire tributi propri è solo quella - prevista dal citato art. 8, lettera h), dello statuto - dell'armonia con i princípi del sistema tributario statale, mentre le Regioni a statuto ordinario sono assoggettate al duplice limite costituito dall'obbligo di esercitare il proprio potere di imposizione in coerenza con i princípi fondamentali di coordinamento del sistema tributario e dal divieto di istituire o disciplinare tributi già istituiti da legge statale o di stabilirne altri aventi lo stesso presupposto, almeno fino all'emanazione della legislazione statale di coordinamento.