Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna istitutive di tributi propri - Imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di norme comunitarie - Eccepita inammissibilità della questione, perché proposta con riferimento a parametro non indicato nella motivazione della deliberazione governativa di impugnazione - Reiezione.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutiva dell'imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico, risultando l'evocazione dei parametri di cui all'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 12 del Trattato CE, contenuta nella sola proposizione finale della deliberazione governativa di impugnazione e non nella motivazione di questa. Infatti la deliberazione governativa di impugnazione contiene - anche se nella sola proposizione finale - l'indicazione di detti parametri, e ciò è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del ricorso, in quanto detta deliberazione può limitarsi a indicare le specifiche disposizioni che si ritiene eccedano la competenza della Regione, potendo essere rimessa all'autonomia tecnica della Avvocatura generale dello Stato anche l'individuazione dei motivi di censura.