Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna istitutive di tributi propri - Imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case siti in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina e destinati ad uso abitativo - Prevista applicazione alle cessioni a titolo oneroso dei suddetti fabbricati e di quote o azioni di società titolari della proprietà o di altri diritti reali su detti fabbricati - Introduzione da parte del legislatore regionale di una 'ratio' impositiva diversa da quella propria della imposta statale prevista sullo stesso tipo di reddito dall'art. 67, comma 1, lettera 'b)', d.P.R. n. 917 del 1986, che limita la tassazione alle sole plusvalenze realizzate nel quinquennio - Violazione del limite dell'armonia con i principi del sistema tributario statale - Ingiustificata discriminazione tra soggetti aventi residenza anagrafica all'estero e soggetti fiscalmente non domiciliati in Sardegna aventi residenza anagrafica in Italia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo - in relazione all'art. 8, lettera h) [già lettera i)], dello statuto speciale, che pone alla Regione Sardegna la condizione dell'armonia con i principi del sistema tributario statale da rispettare nell'istituzione dei tributi propri - l'art. 2 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo originario, istitutivo dell'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case siti in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina e destinati ad uso abitativo. La censurata disposizione realizza: a) una sovrapposizione di imposte per la parte in cui colpisce il medesimo presupposto del tributo erariale (art. 67 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), assoggettando a tassazione le plusvalenze realizzate attraverso cessioni di «fabbricati adibiti a seconde case» acquistati o costruiti da non piú di cinque anni e già tassate; b) si applica anche a quelle plusvalenze realizzate nel quinquennio che, invece, il citato art. 67 esclude da tassazione; c) ha per oggetto anche le plusvalenze ultraquinquennali, contraddicendo la scelta del legislatore statale di sottoporre a tassazione le sole plusvalenze derivanti da cessioni effettuate entro il quinquennio. È dunque evidente la disarmonia che si crea tra le due normative, statale e regionale, derivante dalla diversità ed incompatibilità delle rationes impositive e, in particolare, dalla coesistenza di due contraddittori indirizzi di politica fiscale: quello statale, che limita la tassazione alle plusvalenze in ragione del verificarsi delle condizioni previste dal citato art. 67, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986 e, pertanto, in funzione di un concetto economico di "reddito-prodotto"; quello regionale, che non solo aggrava l'imposizione sulle plusvalenze realizzate nel quinquennio, ma - nell'ottica di "reddito-entrata" - la estende per un tempo indeterminato ad altre ipotesi, non collegate alle suddette condizioni. L'imposizione delle plusvalenze realizzate attraverso la cessione di partecipazioni di società titolari di diritti reali sui fabbricati, «per la parte ascrivibile ai predetti fabbricati», è ugualmente in contrasto con la ratio della disciplina erariale, perché, nell'intento del legislatore regionale, si giustifica esclusivamente come rimedio antielusivo ed è, quindi, riconducibile - al pari dell'imposizione riguardante direttamente i fabbricati adibiti a seconde case - all'indicata divergente ratio della tassazione. La norma denunciata - che assume, quale criterio per determinare il non assoggettamento al tributo, il domicilio fiscale individuato ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 - realizza inoltre un'ingiustificata discriminazione tra i soggetti (anche diversi dalle persone fisiche) aventi residenza anagrafica all'estero e i soggetti fiscalmente non domiciliati in Sardegna aventi residenza anagrafica in Italia, violando cosí gli artt. 3 e 53 Cost. L'accoglimento delle censure riferite alla violazione dell'art. 8, lettera h) [già lettera i)], dello statuto speciale comporta l'assorbimento di tutte le altre censure di illegittimità costituzionale.