Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna istitutive di tributi propri - Imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case, realizzate dalla cessione a titolo oneroso delle unità immobiliari adibite ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale, o di quote o azioni di società titolari della proprietà o di altri diritti reali su detti immobili - Mancata previsione che la cessione avvenga entro cinque anni dall'acquisto - Localizzazione dell'unità immobiliare entro tre chilometri dalla battigia marina - Esclusione dell'imposta per i residenti da più di ventiquattro mesi - Introduzione da parte del legislatore regionale di una 'ratio' impositiva diversa da quella propria dell'imposta statale prevista sullo stesso tipo di reddito dall'art. 67, comma 1, lettera 'b)', d.P.R. n. 917 del 1986, che limita la tassazione alle sole plusvalenze realizzate nel quinquennio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo - in relazione all'art. 8, lettera h) [già lettera i)], dello statuto speciale, che pone alla Regione Sardegna la condizione dell'armonia con i principi del sistema tributario statale da rispettare nell'istituzione dei tributi propri - l'art. 2 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case, realizzate dalla cessione a titolo oneroso delle unità immobiliari adibite ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale, o di quote o azioni di società titolari della proprietà o di altri diritti reali su detti immobili. Tale norma si limita a modificare la disciplina originaria del prelievo regionale, eliminando la tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni effettuate nel quinquennio e confermando quella delle plusvalenze ultraquinquennali; ma anch'essa, come quella di cui al testo originario, si pone in contrasto con il principio desumibile dall'art. 67, comma 1, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto la norma denunciata mantiene una differenza qualitativa fra i due tipi di imposizione (statale e regionale), disattendendo la scelta del legislatore statale diretta a sottoporre a tassazione le sole plusvalenze derivanti da cessioni effettuate nel quinquennio e non risolve l'evidente contraddizione fra la ratio che l'ha ispirata e la scelta di politica fiscale generale che il legislatore statale ha operato con l'esclusione da tassazione delle plusvalenze ultraquinquennali derivanti sia da cessioni di fabbricati sia da cessioni di partecipazioni in società aventi nel loro patrimonio detti fabbricati. La norma denunciata - che assume, quale criterio per determinare il non assoggettamento al tributo, il domicilio fiscale individuato ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 - realizza inoltre un'ingiustificata discriminazione tra i soggetti (anche diversi dalle persone fisiche) aventi residenza anagrafica all'estero e i soggetti fiscalmente non domiciliati in Sardegna aventi residenza anagrafica in Italia, violando cosí gli artt. 3 e 53 Cost. L'accoglimento delle censure riferite alla violazione dell'art. 8, lettera h) [già lettera i)], dello statuto speciale comporta l'assorbimento di tutte le altre censure di illegittimità costituzionale.