Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna istitutive di tributi propri - Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico ubicate nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia e non adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli stessi - Prevista applicabilità a soggetti con domicilio fiscale fuori del territorio regionale - Ingiustificata disparità di trattamento impositivo fra possessori di fabbricati ubicati nella fascia costiera sarda non adibiti ad abitazione principale - Contrasto con il carattere generale delle imposizioni sui patrimoni immobiliari - Non riferibilità dell'imposta in questione alla categoria dei tributi a finalità ecologico-turistica - Disarmonia con i principi del sistema tributario statale in materia di imposte patrimoniali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo - in relazione all'art. 8, lettera h) [già lettera i)], dello statuto speciale, che pone alla Regione Sardegna la condizione dell'armonia con i principi del sistema tributario statale da rispettare nell'istituzione dei tributi propri - l'art. 2 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo originario, istitutivo dell'«imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico» ubicate nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia e non adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli stessi, applicabile a soggetti con domicilio fiscale fuori del territorio regionale. La norma mantiene, infatti, sostanzialmente immutata la struttura originaria del prelievo regionale, limitandosi ad eliminare l'esclusione dalla tassazione per i soggetti nati in Sardegna e i loro coniugi e figli. Invero, la norma non introduce un'imposta sull'uso turistico delle seconde case di abitazione, ma un'imposta patrimoniale sui fabbricati ubicati nella fascia costiera e non adibiti ad abitazione principale, che non si applica alla generalità dei "possessori" di tali immobili - come invece richiesto dai princípi generali del sistema tributario statale per tale tipo di imposte - e, pertanto, crea ingiustificate disparità di trattamento impositivo fra possessori di fabbricati ubicati nella fascia costiera sarda non adibiti ad abitazione principale. L'accoglimento delle censure riferite alla violazione dell'art. 8, lettera h) [già lettera i)], dello statuto speciale comporta l'assorbimento di tutte le altre censure di illegittimità costituzionale.