Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna istitutive di tributi propri - Imposta regionale sugli aeromobili e le unità da diporto - Prevista applicazione a persone o società aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assumono l'esercizio dell'aeromobile o dell'unità di diporto, salve esenzioni specificamente previste - Ricorso del Governo - Denunciata estraneità dell'imposta alla materia «turismo» - Dedotta inammissibilità di una piena esplicazione della potestà normativa tributaria delle Regioni in carenza della legge statale contenente i principi fondamentali sul coordinamento del sistema tributario - Conseguente disarmonia con i principi del sistema tributario dello Stato - Esclusione, stante la competenza legislativa esclusiva della Regione Sardegna in materia di tributi propri, esercitabile anche in assenza di principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario - Omessa indicazione dei principi del sistema tributario dello Stato con i quali la norma impugnata non sarebbe in armonia - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo originario, sollevata in riferimento all'art. 8, lettera i) (nel testo anteriore a quello sostituito dal comma 834 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), dello statuto della Regione Sardegna, in quanto: a) l'oggetto dell'imposta non potrebbe essere ricondotto alla materia del turismo, b) una piena esplicazione di potestà tributarie regionali non sarebbe ammissibile, in materie diverse dal turismo, in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale, c) sarebbero «violati i principi del sistema tributario dello Stato» in materie diverse dal turismo. E', in primo luogo, irrilevante se la suddetta imposta regionale sia o no riconducibile alla materia del turismo, perché il citato art. 8, lettera i), dello statuto della Sardegna attribuisce alla Regione una specifica competenza legislativa esclusiva nella materia non solo delle «imposte e tasse sul turismo», ma anche degli «altri tributi propri». Inoltre la potestà legislativa della Regione Sardegna in materia di tributi propri non è condizionata dalla previa emanazione da parte dello Stato di una legge che fissi i princípi fondamentali di coordinamento del sistema tributario. Né il ricorrente, prospettando una censura generica, ha indicato i princípi del sistema tributario dello Stato rispetto ai quali la norma denunciata non si porrebbe «in armonia».