Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna istitutive di tributi propri - Imposta regionale sugli aeromobili e le unità da diporto - Prevista applicazione dell'imposta a persone o società aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assumono l'esercizio dell'aeromobile o dell'unità di diporto, salve esenzioni specificamente previste - Ricorso del Governo - Dedotta inammissibilità di una piena esplicazione della potestà normativa tributaria delle Regioni in carenza della legge statale contenente i principi fondamentali sul coordinamento del sistema tributario - Evocazione a parametro di norme del Titolo V della Costituzione relative al riparto di competenze tra Stato e Regioni, non attributive di forme di autonomia più ampie di quelle già spettanti alla Regione Sardegna - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo originario, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, per dedotta inammissibilità di una piena esplicazione della potestà normativa tributaria delle Regioni in carenza della legge statale contenente i principi fondamentali sul coordinamento del sistema tributario. Infatti, le norme del Titolo V della Costituzione relative al riparto di competenze tra Stato e Regioni, evocate a parametro, non sono attributive di forme di autonomia più ampie di quelle già spettanti alla Regione Sardegna in base allo statuto (art. 8, lettera h), dello statuto).