Sentenza 102/2008 (ECLI:IT:COST:2008:102)
Massima numero 32283
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  13/02/2008;  Decisione del  13/02/2008
Deposito del 15/04/2008; Pubblicazione in G. U. 16/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32274  32275  32276  32277  32278  32279  32280  32281  32282  32284  32285  32286  32287  32288  32289  32290  32291  32292  32293  32294  32295  32296  32297  32298  32299


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna istitutive di tributi propri - Imposta regionale sugli aeromobili e le unità da diporto - Prevista applicazione dell'imposta a persone o società aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assumono l'esercizio dell'aeromobile o dell'unità di diporto, salve esenzioni specificamente previste - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio della capacità contributiva - Questione sollevata sulla base di premesse erronee - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, istitutivo dell'imposta regionale sugli aeromobili e le unità da diporto, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost., sia perché il tributo regionale costituirebbe una duplicazione di imposta rispetto a quanto previsto dalla legge statale in materia di diritti aeroportuali o per l'uso degli aeroporti, sia perché l'operazione di scalo non rappresenterebbe un indice di capacità contributiva, dovendo l'utente degli aerodromi già pagare un prezzo per il servizio da lui goduto. Infatti la questione risulta sollevata sulla base di premesse erronee. In realtà: a) non sussistono due diverse imposte, una statale (i diritti aeroportuali) ed una regionale (l'imposta sull'aeromobile), ma soltanto l'imposta regionale; b) il presupposto dell'imposta regionale (lo scalo nel territorio sardo) è diverso dal fatto costitutivo dell'obbligo di corrispondere i diritti aeroportuali (godimento dei servizi aeroportuali); c) in ogni caso, un tributo proprio stabilito dalla Regione Sardegna non sarebbe illegittimo per il solo fatto di avere un presupposto identico o simile a quello di un tributo statale. Non sussistono comunque dubbi sul fatto che il presupposto d'imposta (cioè l'effettuazione di uno scalo in un aerodromo sito nel territorio sardo nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre di ciascun anno) costituisce idoneo indice di capacità contributiva dell'esercente dell'aeromobile.

- In tema di diritti aeroportuali, v. la citata sentenza n. 51/2008.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  11/05/2006  n. 4  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte