Sentenza 102/2008 (ECLI:IT:COST:2008:102)
Massima numero 32284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  13/02/2008;  Decisione del  13/02/2008
Deposito del 15/04/2008; Pubblicazione in G. U. 16/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32274  32275  32276  32277  32278  32279  32280  32281  32282  32283  32285  32286  32287  32288  32289  32290  32291  32292  32293  32294  32295  32296  32297  32298  32299


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna istitutive di tributi propri - Imposta regionale sulle unità da diporto - Previsione che l'imposta sia dovuta annualmente in misura fissa con riferimento alle classi di lunghezza delle unità da diporto - Ricorso del Governo - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio della capacità contributiva per la regressività dell'imposta - Disposizione non irragionevolmente volta a favorire una più intensa utilizzazione delle strutture portuali sarde - Riferibilità del criterio di progressività al sistema tributario nel suo complesso e non ai singoli tributi - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, istitutivo dell'imposta regionale sulle unità da diporto, sollevata in agli artt. 3 e 53, secondo comma, Cost., perché, essendo l'imposta regionale dovuta annualmente in misura fissa con riferimento a ciascuna classe di lunghezza delle unità da diporto, l'effetto è che, più si utilizzano le strutture portuali, minore, proporzionalmente è l'onere dell'imposta che, in questo modo, viene ad avere carattere regressivo. Il legislatore regionale, nel prevedere l'imposta in misura fissa (per classi di lunghezza dell'imbarcazione) e nell'esentare dall'imposta medesima le unità da diporto che sostino tutto l'anno nei porti sardi, ha perseguito l'intento di favorire una più intensa utilizzazione delle suddette strutture da parte delle imbarcazioni, ritenendo preferibile, da un punto di vista economico complessivo, incentivare fiscalmente uno stabile collegamento dei soggetti passivi con il territorio. La ratio della disciplina denunciata non è perciò arbitraria, né irragionevole. Quanto poi alla dedotta violazione dell'art. 53, secondo comma, Cost., va ribadito l'indirizzo della Corte secondo il quale «i criteri di progressività» debbono informare il «sistema tributario» nel suo complesso e non i singoli tributi; ne deriva che la denunciata imposta regionale sulle unità da diporto non víola il citato parametro costituzionale per il solo fatto che l'ammontare del tributo è «regressivo», nel senso che non aumenta né proporzionalmente né più che proporzionalmente all'utilizzazione degli scali nautici sardi.

- Sulla progressività del sistema tributario, v. la citata sentenza n. 128/1966.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  11/05/2006  n. 4  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53  co. 2

Altri parametri e norme interposte