Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per non essere la censura contenuta nella deliberazione del Consiglio dei ministri di impugnare la legge regionale - Reiezione.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, sollevata in riferimento allo statuto della Regione Sardegna, artt. 1, 3 e 8, lettera h) a seguito della sostituzione operata dall'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per non essere detta questione contenuta nella deliberazione del Consiglio dei ministri di impugnare la legge regionale; infatti la deliberazione governativa di impugnazione contiene - anche se nella sola proposizione finale - l'indicazione di detti parametri, e ciò è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
- In senso analogo, v. la citata sentenza n. 533/2002.