Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto - Ricorso del Governo - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, perché prospettata in modo generico, senza l'indicazione di alcun elemento idoneo a renderle pertinenti all'imposta denunciata. La questione, infatti, è sollevata con un richiamo alle questioni riguardanti tributi radicalmente diversi (cioè l'«imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico» e l'«imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico») ed in termini talmente vaghi da lasciare inadempiuto l'onere del ricorrente di precisare i motivi dell'affermata illegittimità costituzionale con specifiche argomentazioni a sostegno delle proprie doglianze.
- In senso analogo, v. le citate sentenze n. 38/2007; n. 233 e n. 139/2006; n. 360 e n. 336/2005.