Sentenza 102/2008 (ECLI:IT:COST:2008:102)
Massima numero 32287
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  13/02/2008;  Decisione del  13/02/2008
Deposito del 15/04/2008; Pubblicazione in G. U. 16/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32274  32275  32276  32277  32278  32279  32280  32281  32282  32283  32284  32285  32286  32288  32289  32290  32291  32292  32293  32294  32295  32296  32297  32298  32299


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto - Ricorso del Governo - Riferibilità dell'imposta alla materia della concorrenza e conseguente incidenza sull'unità economica della Repubblica - Motivazione omessa o generica in ordine alla individuazione e violazione dei parametri evocati - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, sollevate in relazione agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 120 Cost. Quanto al primo parametro la censura è inammissibile, perché il ricorrente non fornisce alcuna motivazione in ordine all'individuazione del parametro evocato. Inoltre il ricorrente non chiarisce per quale ragione la competenza legislativa attribuita dallo statuto regionale alla Regione autonoma Sardegna in materia di tributi propri dovrebbe essere limitata dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., posto che, nella specie, lo stesso ricorrente afferma che l'applicazione di detto parametro comporterebbe una limitazione dell'autonomia legislativa della Regione Sardegna quale prevista dallo statuto, né fornisce alcuna motivazione di merito sul perché la denunciata normativa regionale, emanata in forza della competenza legislativa esclusiva della Regione autonoma in materia di tributi propri, investirebbe la materia della concorrenza. Parimenti generica è l'evocazione dell'art. 120 Cost. che, nella prospettazione del ricorrente, non ha alcuna autonomia rispetto alla denunciata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con conseguente incidenza sull'unità economica della Repubblica.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  11/05/2006  n. 4  art. 4  co. 

legge della Regione autonoma Sardegna  29/05/2007  n. 2  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte