Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto - Applicabilità alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale - Presupposti dell'imposta - Applicabilità anche nel caso di scalo delle unità da diporto nei campi di ormeggio attrezzati ubicati nel mare territoriale - Ricorso del Governo - Lamentata applicazione dell'imposta allo scalo nel mare territoriale, appartenente al demanio marittimo, e non facente parte del territorio della Regione - Assunzione del mare territoriale come ambito spaziale in relazione al quale la legge regionale è legittimata a disporre nell'esercizio delle proprie attribuzioni legislative - Norma volta a perseguire interessi tipicamente regionali attraverso lo strumento fiscale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 8, lettera h) (quale sostituito dal comma 834 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), dello statuto della Regione Sardegna, in quanto l'imposta regionale, applicandosi anche nel caso di scalo delle unità da diporto nei campi di ormeggio attrezzati ubicati nel mare territoriale lungo le coste della Sardegna, e rientrando dunque nel demanio marittimo statale, violerebbe il principio secondo cui i presupposti delle imposte regionali non possono essere individuati fuori del territorio della Regione. Invero, il mare territoriale, nel quale sono ubicati i suddetti campi di ormeggio, viene nella specie in rilievo come mero àmbito spaziale in relazione al quale la legge regionale è legittimata a prevedere fattispecie ed effetti giuridici, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle attribuzioni legislative della Regione. Il legittimo potere normativo della Regione, compreso quello di istituire tributi, può esplicarsi, dunque, anche con riferimento al mare territoriale, a condizione che la Regione lo eserciti per tutelare interessi di rilevanza regionale, come l'interesse a regolare l'afflusso turistico anche attraverso lo strumento fiscale. Orbene la norma impugnata soddisfa tale condizione, perché individua quale presupposto di imposta lo scalo in campi di ormeggio «ubicati nel mare territoriale lungo le coste della Sardegna», e cioè in luoghi attrezzati che, pur non essendo materialmente e stabilmente connessi con la terraferma, tuttavia consentono di collegare il presupposto medesimo con la realtà turistico-ambientale regionale. Nella specie, questo collegamento è dato dal fatto che i menzionati campi di ormeggio non solo rendono possibile l'immediata fruizione di beni turistico-ambientali, ma rappresentano anche la base per l'accesso di persone fisiche nelle isole sarde, in funzione del perseguimento di interessi tipicamente regionali.
- In tema di demanio marittimo, v. la citata sentenza n. 23/1957.