Sentenza 102/2008 (ECLI:IT:COST:2008:102)
Massima numero 32288
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  13/02/2008;  Decisione del  13/02/2008
Deposito del 15/04/2008; Pubblicazione in G. U. 16/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32274  32275  32276  32277  32278  32279  32280  32281  32282  32283  32284  32285  32286  32287  32289  32290  32291  32292  32293  32294  32295  32296  32297  32298  32299


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto - Applicabilità alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale - Presupposti dell'imposta - Applicabilità anche nel caso di scalo delle unità da diporto nei campi di ormeggio attrezzati ubicati nel mare territoriale - Ricorso del Governo - Lamentata applicazione dell'imposta allo scalo nel mare territoriale, appartenente al demanio marittimo, e non facente parte del territorio della Regione - Assunzione del mare territoriale come ambito spaziale in relazione al quale la legge regionale è legittimata a disporre nell'esercizio delle proprie attribuzioni legislative - Norma volta a perseguire interessi tipicamente regionali attraverso lo strumento fiscale - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 8, lettera h) (quale sostituito dal comma 834 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), dello statuto della Regione Sardegna, in quanto l'imposta regionale, applicandosi anche nel caso di scalo delle unità da diporto nei campi di ormeggio attrezzati ubicati nel mare territoriale lungo le coste della Sardegna, e rientrando dunque nel demanio marittimo statale, violerebbe il principio secondo cui i presupposti delle imposte regionali non possono essere individuati fuori del territorio della Regione. Invero, il mare territoriale, nel quale sono ubicati i suddetti campi di ormeggio, viene nella specie in rilievo come mero àmbito spaziale in relazione al quale la legge regionale è legittimata a prevedere fattispecie ed effetti giuridici, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle attribuzioni legislative della Regione. Il legittimo potere normativo della Regione, compreso quello di istituire tributi, può esplicarsi, dunque, anche con riferimento al mare territoriale, a condizione che la Regione lo eserciti per tutelare interessi di rilevanza regionale, come l'interesse a regolare l'afflusso turistico anche attraverso lo strumento fiscale. Orbene la norma impugnata soddisfa tale condizione, perché individua quale presupposto di imposta lo scalo in campi di ormeggio «ubicati nel mare territoriale lungo le coste della Sardegna», e cioè in luoghi attrezzati che, pur non essendo materialmente e stabilmente connessi con la terraferma, tuttavia consentono di collegare il presupposto medesimo con la realtà turistico-ambientale regionale. Nella specie, questo collegamento è dato dal fatto che i menzionati campi di ormeggio non solo rendono possibile l'immediata fruizione di beni turistico-ambientali, ma rappresentano anche la base per l'accesso di persone fisiche nelle isole sarde, in funzione del perseguimento di interessi tipicamente regionali.

- In tema di demanio marittimo, v. la citata sentenza n. 23/1957.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  11/05/2006  n. 4  art. 4  co. 

legge della Regione autonoma Sardegna  29/05/2007  n. 2  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 1

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 8

Altri parametri e norme interposte

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1    co. 834