Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso del Governo avverso leggi regionali - Possibilità di dedurre il contrasto delle norme regionali con norme comunitarie, con conseguente violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione - Sussistenza.
E' ammissibile, in sede di ricorso governativo in via principale, l'evocazione a parametro dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione a disposizioni del Trattato CE (artt. 49, 81, «coordinato con gli art. 3, lett. g) e 10», e 87). Le norme comunitarie fungono infatti da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all'art. 117, primo comma, Cost.», o, più precisamente, rendono concretamente operativo il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost., con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali che siano giudicate incompatibili con il diritto comunitario.
- Sulla possibilità di dedurre il contrasto delle norme regionali con norme comunitarie, con conseguente violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, v. le citate sentenze n. 348/2007, n. 129/2006, n. 406/2005, n. 166 e n. 7/2004, n. 94/1995.
- Sulla efficacia obbligatoria nel nostro ordinamento delle norme comunitarie, v. le citate sentenze n. 349 e n. 284/2007; n. 170/1984.