Sentenza 102/2008 (ECLI:IT:COST:2008:102)
Massima numero 32293
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  13/02/2008;  Decisione del  13/02/2008
Deposito del 15/04/2008; Pubblicazione in G. U. 16/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32274  32275  32276  32277  32278  32279  32280  32281  32282  32283  32284  32285  32286  32287  32288  32289  32290  32291  32292  32294  32295  32296  32297  32298  32299


Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso del Governo avverso leggi regionali - Lamentato contrasto con norme comunitarie, con violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione - Limitazione del giudizio della Corte al 'thema decidendum' posto dal ricorso - Applicazione del principio 'iura novit curia' - Limiti.

Testo

Per quanto riguarda i limiti entro cui le norme comunitarie possono essere prese in considerazione come elemento integrativo del parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., in sede di giudizio di costituzionalità promosso in via principale, la Corte non può esaminare violazioni diverse da quelle denunciate dal ricorrente (Trattato CE, artt. 49, 81, «coordinato con gli art. 3, lett. g) e 10», e 87). Difatti, in base al combinato disposto degli artt. 23, 27 e 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il giudizio di legittimità costituzionale ha la peculiare caratteristica di essere vincolato al thema decidendum posto dall'atto introduttivo, in ordine all'oggetto, al parametro e ai motivi di censura. In particolare, la Corte non ha il potere di dichiarare che la norma censurata è illegittima per la violazione di parametri costituzionali diversi da quelli indicati nell'atto introduttivo. Può, invece, prendere in considerazione norme costituzionali non evocate a parametro solo ove in esse rinvenga il fondamento giustificativo della norma censurata. Tale limitazione del principio iura novit curia (il quale è applicabile in misura ben più ampia nei giudizi comuni) opera anche per le disposizioni integrative del parametro costituzionale evocate a sostegno dell'illegittimità della norma denunciata e, quindi, anche nel caso di specie, in cui viene dedotta la violazione dei suddetti articoli del Trattato CE, in relazione al primo comma dell'art. 117 Cost.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Trattato CE    n.   art. 49  

Trattato CE    n.   art. 81  

Trattato CE    n.   art. 81  

Trattato CE    n.   art. 87  

trattato cee    n.   art. 234