Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso del Governo avverso leggi regionali - Lamentato contrasto con norme comunitarie, con violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione - Limitazione del giudizio della Corte al 'thema decidendum' posto dal ricorso - Applicazione del principio 'iura novit curia' - Limiti.
Per quanto riguarda i limiti entro cui le norme comunitarie possono essere prese in considerazione come elemento integrativo del parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., in sede di giudizio di costituzionalità promosso in via principale, la Corte non può esaminare violazioni diverse da quelle denunciate dal ricorrente (Trattato CE, artt. 49, 81, «coordinato con gli art. 3, lett. g) e 10», e 87). Difatti, in base al combinato disposto degli artt. 23, 27 e 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il giudizio di legittimità costituzionale ha la peculiare caratteristica di essere vincolato al thema decidendum posto dall'atto introduttivo, in ordine all'oggetto, al parametro e ai motivi di censura. In particolare, la Corte non ha il potere di dichiarare che la norma censurata è illegittima per la violazione di parametri costituzionali diversi da quelli indicati nell'atto introduttivo. Può, invece, prendere in considerazione norme costituzionali non evocate a parametro solo ove in esse rinvenga il fondamento giustificativo della norma censurata. Tale limitazione del principio iura novit curia (il quale è applicabile in misura ben più ampia nei giudizi comuni) opera anche per le disposizioni integrative del parametro costituzionale evocate a sostegno dell'illegittimità della norma denunciata e, quindi, anche nel caso di specie, in cui viene dedotta la violazione dei suddetti articoli del Trattato CE, in relazione al primo comma dell'art. 117 Cost.